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Il regime fiscale del procacciatore di affari

Scritto da Sergio Delpiano. Postato in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

Il procacciatore d'affari è una figura commerciale abbastanza diffusa. Si tratta di una attività caratterizzata dallassenza di subordinazione dal soggetto interessato alle vendite ed è volta a promuovere la conclusione di contratti. Il procacciatore d'affari è colui che si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente (vedi l'articolo 2222 "Contratto d'opera" del codice civile). In pratica, il compito del procacciatore è mettere in contatto due parti affinché queste concludano un affare.A fronte di tale prestazione la parte che vende il bene o il servizio gli liquida una provvigione, in base ad accordi presi in precedenza. Il procacciatore d'affari può svolgere l'attività in modo occasionale o in modo continuativo. Il procacciatore d'affari occasionale svolge esattamente gli stessi compiti di quello continuativo, ma la caratteristica fondamentale è quella di svolgere l'attività in via del tutto sporadica, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

 

Questa caratteristica non pone comunque limiti di importo alla provvigione, ma deve far riferimento ad un unico affare concluso in un determinato periodo di tempo, in modo che si possa dimostrare che l'attività sia puramente di carattere occasionale. Tante operazioni che concorrono a determinare, in un anno, una provvigione complessiva (al netto delle spese) superiore a 5 mila euro fanno, invece, rientrare l'attività tra quelle esercitate con la caratteristica della continuità e professionalità. Il procacciatore d'affari occasionale può svolgere la sua attività senza aprire la partita IVA.

E' inoltre esonerato dalla tenuta della contabilità e non è sottoposto agli studi di settore. La sua attività si basa su una "lettera d'incarico" (o lettera di procacciamento affari) che gli viene consegnata dal fornitore del bene o del servizio, che contiene l'indicazione dell'ammontare delle provvigioni e le modalità di pagamento delle stesse.

Il procacciatore occasionale dovrà emettere, ad affare concluso, una semplice ricevuta soggetta a ritenuta d'acconto e recante la marca da bollo se l'importo supera i 77,47 euro.

Le provvigioni occasionali per affari conclusi sono soggette, come previsto dall'art. 25 bis del DPR 600 del 1973, ad una ritenuta d'acconto del 23% sul 50% della provvigione stessa e devono essere dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi al netto di eventuali spese sostenute. Il reddito prodotto dal procacciatore d'affari occasionale rientra tra i redditi diversi (art. 67, co. 1, lettera i) e pertanto deve essere indicato nel quadro D del modello 730 (rigo D5, indicando a colonna 1 il codice 1) o nel quadro RL, sezione II-A, del modello Unico (rigo RL14) .

Possono essere detratte spese di gestione inerenti l'attività, l'autovettura e costi relativi. Riguardo ai contributi previdenziali, per i procacciatori occasionali non è prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi se il soggetto consegue annualmente provvigioni (al netto dei costi) di ammontare complessivo fino a 5 mila euro.

Oltre i 5 mila euro l'anno è prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS con contributi a carico del committente per 2/3 e a carico del procacciatore per 1/3. Nel caso in cui l'attività di procacciatore d'affari sia svolta in modo continuativo è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di "ditta individuale" e l'apertura della partita IVA. Il procacciatore continuativo ha l'obbligo di fatturare le provvigioni e versare l'Iva (mensilmente o trimestralmente).

Per i procacciatori d'affari che svolgono la professione in maniera continuativa e che abbiano regolare iscrizione alla camera di commercio e siano in possesso della partita IVA, c'è la possibilità di detrarre una certa somma percentuale per l'acquisto di beni e servizi utili all'espletamento dell'attività.

In particolare, sono detraibili al 100% sia dall'IVA che dall'IRPEF:

- le spese di cancelleria
- le spese di contabilità
- le spese professionali
- l'acquisto di fotocopiatrice, computer e fax
- l'acquisto dei mobili da ufficio
- l'imbiancatura dell'ufficio
- le spese di pubblicità
- i beni strumentali
- la pulizia dell'ufficio
- le bollette Enel uso ufficio.

Sono detraibili al 40% dall'IVA e al 20% (dal 2013) dall'IRPEF le seguenti spese:

- l'acquisto dell'auto (per un massimo di euro 18.075)
- il carburante
- il carrozziere
- il gommista
- l'elettrauto
- il leasing dell'auto
- il noleggio dell'auto

Sono detraibili al 100% solo dall'IRPEF:
- le spese per i dipendenti
- i valori bollati
- le spese postali
- le spese condominiali
- le spese bancarie
- gli interessi passivi.

Le spese bancarie e gli interessi passivi sono detraibili dall'IRPEF solo se i conti sono intestati all'attività.

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Sergio Delpiano

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