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730 precompilato: oltre il 70% dei contribuenti si rivolgeranno ad un CAF, centro di assistenza fiscale

Scritto da Sergio Delpiano. Postato in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

A partire dal 2015, insomma, circa 30 milioni di cittadini, tra lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati, potranno contare su una dichiarazione dei redditi già compilata, con quasi tutti i dati inseriti preventivamente dall’amministrazione su segnalazione di diversi soggetti. Abbiamo specificato “quasi” proprio perché, almeno per il 2015, circa il 72% dei contribuenti toccati dalla riforma (stime AdE rese note dal “Sole 24 Ore”) dovranno comunque rivolgersi al CAF di fiducia per integrare il proprio modello. Difatti, nella dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile l’anno prossimo (in relazione al 2014) saranno certamente inclusi i redditi da fabbricato, lavoro dipendente e pensione, in aggiunta a molti altri oneri che danno diritto a deduzioni o detrazioni, ma al tempo stesso la voce delle spese sanitarie resterà in bianco. Queste infatti compariranno solo a partire dal 2016 relativamente al 2015. Sulla carta la road-map programmata dal decreto può apparire come un percorso lineare e privo di ostacoli, ma alla prova dei fatti bisognerà vedere se vi saranno le condizioni effettive affinché tutti i soggetti coinvolti, amministrazione in primis, possano rispettare tutte le scadenze segnate in rosso sull’agenda. Vediamo allora nel dettaglio quali saranno le tappe dell’elaborazione. Per i contribuenti la prima data clou sarà quella del 15 aprile, quando appunto sarà possibile recuperare, direttamente sul pc di casa, il modello 730 predisposto dall'amministrazione. Tuttavia non è ancora dato sapere come questo passaggio sarà messo in pratica: se ad esempio verrà inviata una banalissima mail con allegato il pdf della dichiarazione, o se invece l’Agenzia stessa, all’interno del proprio sito, predisporrà una sorta di area riservata con “cassetti” fiscali nominativi - come del resto già accade - fornendo in anticipo le credenziali d’accesso per ogni contribuente. Ciò significherebbe, in buona sostanza, che tutti i soggetti provvisti di accredito telematico presso il sito dell’Agenzia delle Entrate potrebbero scaricare da lì il proprio 730. Un’altra soluzione papabile, considerando gli anziani e i meno avvezzi all’informatica, potrebbe essere quella di dare ai Caf, ai commercialisti, o ai sostituti d’imposta (che sono comunque soggetti abilitati) la possibilità di rilasciare la dichiarazione. A questo punto però è necessario riavvolgere il nastro a un mese e mezzo prima del 15 aprile, cioè alla fine di febbraio, quando è previsto che parta tutta la macchina organizzativa dell’elaborazione. La prima scadenza è infatti fissata per il 28 febbraio, giorno entro il quale le banche, le assicurazioni, i fondi pensione, ecc., saranno chiamati a inviare all’Agenzia delle Entrate tutti gli estremi dei versamenti effettuati dai contribuenti nel corso dell’anno. Si tratta appunto dei dati sui quali verranno calcolate le deduzioni/detrazioni relative a mutui ipotecari, contributi previdenziali, polizze assicurative. Dopodiché si arriverà al 7 marzo, step successivo entro il quale è previsto l’invio di una seconda ondata di informazioni. Stavolta saranno infatti i sostituti d’imposta a dover spedire all’Agenzia dell’Entrate i Cud dei singoli dipendenti. A questo punto il quadro sarà “completo”: l’Agenzia avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie per elaborare i modelli e ultimarli entro la data del 15 aprile. La palla quindi passerà al contribuente, che una volta esaminato il suo 730 avrà una doppia scelta: confermarlo oppure integrarlo/correggerlo (qualora vi fossero dei dati mancanti o non conformi). La conferma ovviamente renderebbe tutto più sbrigativo, visto che a quel punto non ci sarebbe bisogno di ulteriori controlli da parte dell’amministrazione, e gli eventuali crediti, anche se superiori a 4.000 euro, sarebbero automaticamente rimborsati in busta paga. Qualora invece vi fosse bisogno di qualche aggiustamento (vedi ad esempio l’indicazione delle spese mediche), il contribuente dovrebbe necessariamente rivolgersi al sostituto d’imposta, al CAF o a qualche altro intermediario, sul quale ricadrebbe comunque la responsabilità della correttezza del modello. Per chiudere la partita vi sarà tempo fino al 7 luglio, data limite entro la quale non solo i contribuenti dovranno consegnare al CAF i modelli precompilati ai fini delle eventuali migliorie, ma gli stessi CAF dovranno a loro volta inviarli rettificati all’Agenzia delle Entrate, avendo poi un ulteriore margine di 30 giorni per riconsegnare al contribuente la copia del modello elaborato col relativo prospetto di liquidazione (730-3). Visto quindi il coincidere della doppia scadenza per contribuenti e CAF, è probabile che l’invio all’Agenzia dei modelli rettificati possa slittare a una data più avanzata, altrimenti i CAF/intermediari si troverebbero con l’acqua alla gola fino all’ultimo giorno dovendo elaborare e spedire nello stesso momento i modelli consegnati dai contribuenti ritardatari. Accennavamo infine alla responsabilità sulla correttezza dei dati inviati. È questo un campo molto delicato sul quale il decreto interviene con un’altra novità sostanziale, che prevede appunto la diretta responsabilità degli intermediari chiamati a porre il visto di conformità sul modello. Il visto di conformità è in pratica il nulla osta col quale gli intermediari certificano la bontà di quanto dichiarato. Qualora dunque vi fosse bisogno di ulteriori controlli documentali, ecco che l’Agenzia, anziché scomodare il contribuente, chiamerebbe in causa l’intermediario che su quella dichiarazione ha impresso il proprio “bene stare”. Idem per la richiesta di sanzioni o interessi: a dover aprire il portafoglio sarebbe sempre l’ufficio che ha “licenziato” il 730. C’è un però. La responsabilità infatti dell’intermediario termina nel momento in cui viene rilevato il dolo da parte del contribuente: ciò significa che qualora emergesse che il contribuente ha mentito al Fisco sapendo di mentire, a quel punto la sanzione a carico del CAF o al professionista verrebbe ridotta a un ottavo, a patto però di versarla entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa.

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Sergio Delpiano

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