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Servizi Acli

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IMU E TASI...ENTRO QUANDO?

Scritto da Luca Maggia. Postato in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

Nei giorni scorsi il Senato ha approvato le direttive per il pagamento delle imposte locali sugli immobili.

La TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) sostituirà l'IMU (Imposta Municipale Unica) sulla prima casa mentre, per quanto riguarda gli altri immobili (seconda casa), si andrà invece a sommare all'IMU.

Ecco quindi che, per i possessori di prima casa:

- i comuni di residenza hanno tempo sino al 31 maggio per deliberare le aliquote d'imposta per la TASI, della quale, qualora deliberino entro tale data, andrà pertanto pagato un acconto entro il 16 giugno e un saldo entro il 16 dicembre.

In caso di mancata delibera entro il termine previsto, l'imposta slitterà a settembre o ottobre.

Chi invece possiede una seconda casa,

- dovrà pagare entro il 16 giugno il primo acconto dell'IMU. Entro il 16 dicembre sarò poi previsto il saldo.

Gli sportelli del CAF Acli sono a disposizione per il calcolo delle imposte, contattando lo 015/20515 e lo 015/23630 per prenotazioni.

 

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Detrazioni per canoni di locazione

Scritto da Sergio Delpiano. Postato in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

02/12/2013 L'articolo 16 del TUIR prevede, in caso di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, alcune detrazioni a favore del conduttore che, come previsto dalla stessa norma, non si cumulano. Il contribuente può scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla legge. A seconda delle specifiche condizioni richieste dalla norma, spettano le seguenti detrazioni:

1) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 (contratti liberi): - 300 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro; - 150 euro con un reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

2) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge 431/1998 (contratti convenzionali), ad eccezione di quelli stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica: - 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

3) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, di età compresa tra i 20 e 30 anni, per i primi tre anni, purché l'immobile sia diverso da quello in cui risiedono i genitori: - 991,60 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro;

4) ai titolari di contratti di locazione, soltanto se lavoratori dipendenti, che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione), per i primi tre anni: - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.