Stampa

Detrazioni per canoni di locazione

Scritto da Sergio Delpiano. Postato in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

02/12/2013 L'articolo 16 del TUIR prevede, in caso di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, alcune detrazioni a favore del conduttore che, come previsto dalla stessa norma, non si cumulano. Il contribuente può scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla legge. A seconda delle specifiche condizioni richieste dalla norma, spettano le seguenti detrazioni:

1) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 (contratti liberi): - 300 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro; - 150 euro con un reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

2) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge 431/1998 (contratti convenzionali), ad eccezione di quelli stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica: - 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

3) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, di età compresa tra i 20 e 30 anni, per i primi tre anni, purché l'immobile sia diverso da quello in cui risiedono i genitori: - 991,60 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro;

4) ai titolari di contratti di locazione, soltanto se lavoratori dipendenti, che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione), per i primi tre anni: - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

 

Le detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto, sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

Come precisato al comma 1-quinquies dello stesso articolo 16, per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Si tratta della stessa definizione riportata all'articolo 10, comma 3-bis del TUIR in relazione alla deduzione per l'abitazione principale. Con riferimento a quest'ultima definizione, la Circolare n. 247 del 29/12/1999 al punto 1.1 precisa che, nonostante la modifica normativa introdotta dalla Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge finanziaria 2000), la deduzione per abitazione principale non può comunque che competere per un solo fabbricato, in quanto il contribuente non può avere contemporaneamente due unità immobiliari adibite a dimora abituale.

La stessa precisazione non è stata fatta con riferimento alla presenza dell'abitazione principale nel quadro B e la contemporanea richiesta della detrazione per immobile locato adibito ad abitazione principale nel quadro E, sezione V del modello 730. Le norme prevedono la non cumulabilità delle detrazioni per canoni di locazioni con altre agevolazioni in due casi: tra detrazioni della stessa tipologia (articolo 16, comma 1-quater del TUIR) e tra queste detrazioni e il contributo del cosiddetto Fondo Affitti (articolo 10, comma 2 della legge 431 del 1998).

Di conseguenza si può dedurre che, dal punto di vista normativo, non c'è nulla che esclude la possibilità di sommare l'agevolazione relativa all'abitazione principale prevista nel quadro B a quella prevista nel quadro E sezione V. Anche l'Agenzia delle Entrate, nei documenti di prassi fin qui emanati, non sembra escludere tale possibilità. Infatti, oltre alle istruzioni alla compilazione dei modelli, che non ne fanno assolutamente cenno, la stessa "Circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730", che è redatta annualmente dall'Agenzia delle Entrate e che contiene le istruzioni che i CAF devono seguire per l'elaborazione dei modelli 730, a differenza di quanto avviene nel quadro B per la contemporanea presenza di due righi con il codice utilizzo 1, non prevede nessun controllo né tanto meno nessuna esclusione nel caso in cui si richiedano contemporaneamente le due agevolazioni. Pertanto, le due agevolazioni possono essere ritenute compatibili qualora si verificano tutti i presupposti espressamente previsti per ciascun beneficio.

About the Author

Sergio Delpiano

More articles from this author